Le procedure normative
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La Corte di giustizia (Grande Sezione), nella fondamentale sentenza del 14 aprile 2015, Consiglio c. Commissione (AMF), è stata investita dal Consiglio di un ricorso di annullamento contro la decisione con cui la Commissione ha ritirato la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative alla assistenza macro-finanziaria ai paesi terzi (v. documento allegato).
La Corte ha avuto occasione di sancire i presupposti e i caratteri del potere di proposta della Commissione, ivi comprese le garanzie che circondano, secondo i Trattati, il suo esercizio (punti 70-76).
Ha riconosciuto, in particolare, che il potere di modifica della proposta, sussistente fintantoché "il Consiglio non ha deliberato", implica il potere della Commissione di ritirare la proposta. Ha enucleato i limiti cui tale potere implicito è soggetto.
L'esercizio del potere di ritiro della proposta "non può [...] investire tale istituzione di un diritto di veto nello sviluppo del procedimento legislativo, il che sarebbe contrario ai principi di attribuzione delle competenze e dell’equilibrio istituzionale" (punto 75). Pertanto la Commissione, quando ritira una proposta già presentata, deve motivare adeguatamente la decisione di ritiro (obbligo di motivazione) così da consentire alla Corte d'esercitare il suo controllo (sindacato giurisdizionale), attivato dalle altre Istituzioni interessate (punto 78).
Nel caso di specie la Commissione ha giustificato il ritiro della proposta con l'argomento che Consiglio e Parlamento, coi loro emendamenti, avrebbero altrimenti "snaturato" la sua proposta originaria. La Corte ritiene che tale motivo sia adeguato (punto 82) giacché l'emendamento concordato in sede legislativa avrebbe avuto l'effetto di privare la proposta della sua finalità principale (punto 85 ss.; specialmente 94).
Secondo la Corte la Commissione non ha violato dunque il principio di attribuzione o il principio di equilibrio istituzionale; neppure ha violato - agendo in conformità ai Trattati - il principio di democrazia (punti 95 e 96).
Infine, il potere di ritiro è stato esercitato nel rispetto del principio di leale collaborazione (art. 13, par. 2, TUE), come risulta dalla disponibilità della Commissione a dialogare lealmente con il co-legislatore (specialmente punti 97-98, 103-104).
In conseguenza la Corte respinge il ricorso (ex art. 263 TFUE).
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